Liquidatore giudiziario
Curatore fallimentare nominato dal tribunale per realizzare i beni dell'impresa in liquidazione e pagare i creditori secondo l'ordine legale.
Definizione
Il curatore fallimentare è l'ausiliario designato dal tribunale nella sentenza che apre una liquidazione giudiziale. Egli sostituisce l'amministratore nella gestione dell'impresa: questi perde il potere di disporre dei beni, e gli atti compiuti senza il curatore sono inopponibili alla procedura.
La sua missione è realizzare l'attivo, vale a dire vendere i beni dell'impresa nelle migliori condizioni possibili, perseguire il recupero dei crediti, promuovere le azioni di responsabilità quando la situazione lo giustifica, e ripartire il ricavato delle vendite tra i creditori secondo l'ordine legale. Egli forma lo stato passivo con il commissario giudiziale, redige i piani di ripartizione e rende conto della sua missione al giudice delegato.
Il curatore è quasi sempre un ausiliario iscritto nell'albo nazionale, ma può anche trattarsi di un ufficiale giudiziario nelle procedure minori. Il suo compenso è fissato per decreto, in funzione dell'ammontare dell'attivo realizzato e del numero di creditori. Egli deve essere imparziale: non è il consulente dell'impresa né quello dei creditori, ma l'organo della procedura.
I suoi poteri e i suoi limiti
Rappresentare l'impresa
Il liquidatore rappresenta l'impresa in tutti gli atti della procedura. Può proseguire un giudizio già avviato prima dell'apertura, ed è l'unico autorizzato ad avviare le azioni che riguardano l'attivo.
Vendere i beni
Le vendite avvengono innanzitutto mediante cessione globale dell'impresa se si presenta un acquirente, con l'autorizzazione del giudice. In mancanza, i beni sono venduti separatamente, gli immobili all' asta pubblica dopo la pubblicità.
Informare e rendere conto
Il liquidatore trasmette al giudice delegato una relazione sulla situazione dell'impresa e sullo stato di avanzamento delle operazioni. I creditori sono informati degli stati di credito e delle ripartizioni.
Cosa chiede il liquidatore all'amministratore
Il liquidatore chiede all'amministratore tutti i documenti necessari: bilanci, libri sociali, contratti in corso, inventario dei beni. Può ascoltarlo sulla situazione dell'impresa e sui fatti che l'hanno condotta alla cessazione dei pagamenti, poi trasmettere al giudice delegato gli elementi che rivelano una colpa di gestione.
L'amministratore conserva l'obbligo di cooperare: non consegnare i documenti o occultare elementi può essere sanzionato dal tribunale, in particolare con il fallimento personale o l'inibizione a gestire. Spetta inoltre al liquidatore promuovere le azioni di responsabilità che consentono di ricostituire l'attivo a vantaggio dei creditori, quando un amministratore o un terzo ha contribuito al passivo.
Domande frequenti
Qual è la differenza rispetto al commissario giudiziale?
Il commissario giudiziale rappresenta i creditori e verifica i loro crediti. Il liquidatore amministra e realizza l'attivo. In una liquidazione, lo stesso professionista svolge spesso entrambi gli incarichi, ma i ruoli restano distinti.
L'amministratore può contestare i suoi atti?
Può adire il giudice delegato o il tribunale nei casi previsti dalla legge, in particolare sulla vendita di un bene o sul perimetro del suo incarico. Le contestazioni non sospendono la procedura.
Cosa succede alla fine del suo incarico?
Una volta realizzati i beni e ripartiti i crediti, il liquidatore chiede la chiusura della liquidazione. La decisione è pubblicata, e anche la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese è resa pubblica.