Procedura concorsuale
Publié le 24/09/2026·parNans M.

Procedura concorsuale

Insieme dei regimi disciplinati dalle norme per gestire l'insolvenza di un debitore, dal salvataggio alla liquidazione giudiziale.

Definizione

La procedura concorsuale è l'insieme dei regimi disciplinati dalle norme per gestire l'insolvenza di un debitore, persona fisica o persona giuridica che esercita un'attività economica. È detta concorsuale perché tutti i creditori sono trattati in un medesimo ambito e le azioni esecutive individuali sono sospese. Essa si svolge dinanzi al tribunale competente, che stabilisce il regime aperto.

La procedura si apre o su dichiarazione del debitore, o su istanza di un creditore. Il provvedimento di apertura designa gli organi incaricati di condurla e fissa la data della cessazione dei pagamenti quando la accerta. La sua pubblicazione al BODACC la rende opponibile ai terzi, che sono informati della situazione reale dell'impresa.

Per i creditori, l'apertura vieta ogni azione esecutiva individuale e impone la dichiarazione dei crediti presso l'organo designato. Essa non si confonde né con l'esecuzione avviata da un creditore isolato, né con il trattamento del sovraindebitamento dei privati. Si distingue anche dallo scioglimento, decisione della società e non del tribunale.

I tre regimi di trattamento dell'insolvenza

Il concordato preventivo

Il concordato preventivo è accessibile a un debitore che non si trova ancora in stato di cessazione dei pagamenti, ma le cui difficoltà sono tali da poterlo condurre a tale stato. L'attività è proseguita durante un periodo di osservazione, nel corso del quale può essere predisposto un piano di concordato preventivo.

Il risanamento giudiziale

Il risanamento giudiziale è aperto quando il debitore si trova in stato di cessazione dei pagamenti e il risanamento appare possibile. L'attività continua durante il periodo di osservazione, poi il tribunale dispone un piano di risanamento o una cessione dell'impresa.

La liquidazione giudiziale

La liquidazione giudiziale è aperta quando il risanamento è manifestamente impossibile. L'attività cessa, salvo il mantenimento temporaneo deciso per consentire una cessione, e i beni sono realizzati a vantaggio dei creditori secondo l'ordine legale.

Cosa cambia la procedura per i creditori e i lavoratori

La sospensione delle azioni esecutive e la dichiarazione dei crediti

I creditori il cui credito è anteriore alla sentenza di apertura non possono più agire in giudizio per ottenere un pagamento. Essi dichiarano il proprio credito all'organo designato, che ne verifica l'importo e il rango. I crediti sorti dopo l'apertura sono in linea di principio pagati alla loro scadenza.

Il piano, la cessione e il ruolo degli intervenienti

Il commissario giudiziale rappresenta i creditori e il curatore fallimentare assiste o rappresenta l'amministratore. Il giudice delegato sorveglia la procedura e decide sulle istanze correnti. Il tribunale omologa il piano, autorizza la cessione o dichiara la liquidazione giudiziale.

La sorte dei lavoratori

I contratti di lavoro permangono durante il periodo di osservazione, salvo per i lavoratori il cui licenziamento è stato autorizzato dall'autorità giudiziaria. In caso di cessione, essi sono trasferiti al cessionario. I salari e le indennità dovuti sono coperti dall'assicurazione di garanzia dei salari, nei limiti previsti dalla legge.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra il risanamento e la liquidazione giudiziale?

Il risanamento presuppone che l'attività possa essere mantenuta e che possa essere adottato un piano, mentre la liquidazione pone fine all'attività e realizza i beni a favore dei creditori. La liquidazione viene disposta quando il risanamento è manifestamente impossibile.

Cosa succede all'impresa durante il periodo di osservazione?

L'attività prosegue e l'amministratore resta in carica, assistito o rappresentato da un amministratore giudiziario quando tale incarico gli viene conferito. Il periodo di osservazione serve a preparare una soluzione, un piano di continuazione o una cessione.

Un creditore può ancora agire contro un'impresa sottoposta a procedura concorsuale?

No per i crediti anteriori alla sentenza di apertura, poiché le azioni esecutive individuali sono sospese e il creditore deve dichiarare il proprio credito. Può invece rivolgersi al giudice delegato per una contestazione relativa alla procedura.

Come compare un'impresa sottoposta a procedura concorsuale negli annunci?

La sentenza di apertura è oggetto di un annuncio che riporta la denominazione, la sede, il regime aperto e gli organi designati. Altri atti, come il piano, la cessione o la chiusura, sono soggetti a pubblicità e consentono di seguire la procedura.

Termes liés

Pour aller plus loin